Quoto Gelax....il gpl però ha una controindicazione non da poco...
Dal 1 gennaio 2002 è obbligatorio installare impianti gpl dotati di sistemi di sicurezza conformi alla normativa ECE/ONU 67.01, regolarmente registrati sul libretto di circolazione, che deve contenere la suddetta dicitura.
Tali sistemi, dotati di valvole termofusibili, consentono di scaricare la pressione in eccesso che si produce, a elevate temperature, in caso di incendio nel parcheggio: ciò impedisce l’esplosione della bombola, e riconduce i livelli di rischio di un auto a gpl a quelli delle auto a benzina.
Con decreto 22 novembre dello stesso anno il ministro dell’interno ha stabilito che le autovetture sulle quali sono installati i suddetti impianti possono parcheggiare in tutti i piani di parcheggio fuori terra ed anche (ma solo) al primo piano interrato delle autorimesse, anche se organizzate su più piani interrati.
Le suddette autorimesse devono naturalmente essere conformi alle normative antincendio e vi deve essere installata una cartellonistica che segnali che il permesso di parcheggio per i veicoli alimentati a gpl è consentito solo al primo piano interrato mentre è vietato negli eventuali piani interrati successivi al primo.
Alcuni parcheggi hanno riservato appositi spazi per i suddetti veicoli ad evitare che tutti i posti al primo piano interrato siano occupati da vetture con altri sistemi di alimentazione.
I veicoli con impianti non adeguati al regolamento ECE/ONU 67/01 non rientrano negli ambiti di questa circolare, e quindi per loro il divieto di parcheggio sotterraneo resta, a meno che provvedano alla sostituzione del serbatoio ed alla installazione delle apposite valvole sopra citate, con registrazione delle modifiche sul libretto di circolazione.....tali restrizioni non valgono per le auto a metano....
