I commissari della Federazione Internazionale hanno risposto alla richiesta di chiarimenti della Mercedes in materia di utilizzo della galleria del vento in caso di cooperazione tra più team, con specifico riguardo alle norme che ne limitano l'utilizzo. (continua...)
La scuderia campione del mondo ha richiesto tali chiarimenti sulla scorta del sospetto che la collaborazione tra la Ferrari ed il neonato team Haas abbia consentito al team di Maranello di eludere il limite delle 25 ore settimanali di utilizzo della galleria del vento ed otttenere quindi un significativo vantaggio in prospettiva 2016.
I commissari hanno replicato affermando che, d'ora in avanti, qualunque nuovo team che entrerà in Formula 1 dovrà sottostare alle medesime regole valevoli per i team che partecipano al mondiale.
La sintesi della risposta ufficiale contenuta in un documento di 8 pagine è stata: "I commissari hanno raccomandato alla Federazione Internazionale dell'Automobile che, qualora la richiesta di partecipazione al mondiale di Formula 1 da parte di un nuovo team venga ufficialmente accettata dalla FIA, il nuovo competitor debba rispettare quanto previsto dal regolamento tecnico alle appendici 6 ed 8 ed ogni altra norma inclusa".
I commissari hanno dunque evidenziato che nessuna infrazione regolamentare è stata compiuta nel passato da parte della Ferrari nell'ambito della propria collaborazione con il team Haas. A tal proposito, la Federazione è stata chiara: "Dopo aver esaminato la documentazione fornita, i commissari hanno ritenuto che nessun team ha operato in violazione del regolamento sportivo sino alla data odierna".
I PRINCIPALI PUNTI CHE SONO STATI CHIARITI DALLA FIA
* Nessun dipendente o consulente di un concorrente che è coinvolto nello sviluppo aerodinamico può passare qualsiasi informazione ottenuta sotto la propria quota di ore di galleria del vento a personale dipendente o consulente di un altro concorrente.
* Nessun dipendente di un concorrente che è coinvolto nello sviluppo aerodinamico, che lascia quella società e prende una posizione simile con un altro concorrente, può farlo senza un periodo adatto (o normale) di "gardening" o di "isolamento".
* Nessun dipendente di un concorrente che è coinvolto nello sviluppo aerodinamico, e che lascia quell'azienda e prende una posizione simile con un altro concorrente, quindi può ritornare al concorrente originale senza un periodo adatto (o normale) di "gardening" o di "isolamento".
* Nessun dipendente di un concorrente che è coinvolto nello sviluppo aerodinamico, e che quindi lascia quell'azienda, può passare le informazioni ottenute nell'ambito del monte ore di galleria del vento del loro ex datore di lavoro ad un dipendente o un consulente di un altro concorrente prima di un periodo adatto (o normale) di "gardening" o di "isolamento".
* Nessun dipendente di un'entità esterna che è coinvolto nello sviluppo aerodinamico F.1 può essere impiegato da un concorrente, su base permanente o temporanea, senza un periodo adatto (o normale) di "gardening" o di "isolamento".
* Nessun dipendente di un concorrente che è coinvolto nello sviluppo aerodinamico può essere distaccato presso, o temporaneamente occupato da, un altro concorrente, a meno che tale distacco, o l'occupazione sia un impegno a lungo termine per il solo scopo di fornire ad un'altra concorrente con competenze tecniche. Qualsiasi dipendente distaccato non può quindi tornare al concorrente originale senza un periodo adatto (o normale) di "gardening" o di "isolamento". Tre mesi sarebbe considerati come un accordo a lungo termine.
* Nessun concorrente può acquisire superfici aerodinamiche da un'entità esterna (anche se tali entità sostiene di averli progettati per i suoi scopi), a meno che le risorse dei test aerodinamico utilizzati per sviluppare le superfici non venga conteggiato nel contingente di ore di galleria del vento concorrente pertinenti.
* Le squadre che condividono una galleria del vento (o qualsiasi altra risorsa test aerodinamica di cui all'appendice 8, tra cui un cluster CFD) devono attuare procedure appropriate per evitare qualsiasi violazione della riservatezza o delle restrizioni generali dell'appendice 6 e dell'appendice 8.
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